Videoterminali: il nuovo interpello chiarisce quando scatta la tutela del Titolo VII del D.Lgs. 81/08
A cura della Redazione
Con la pubblicazione dell’Interpello n. 3/2026 la Commissione chiarisce l’applicazione della disciplina sui videoterminalisti
Cosa tratta?
L'Interpello n. 3/2026 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro nasce da una richiesta dell'USB Lavoro Privato (Unione Sindacale di base) relativa agli agenti di stazione della metropolitana di Napoli e affronta due questioni principali:
- l'applicazione della normativa sui videoterminalisti,
- i requisiti dei luoghi di lavoro destinati alle postazioni degli operatori.
In particolare, il sindacato ha chiesto se gli agenti di stazione possano essere considerati "videoterminalisti" ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. 81/08 e, se del caso, la relativa disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro debba essere applicata loro, comprese le previsioni riguardanti i rischi derivanti dall’uso prolungato di videoterminali, le pause obbligatorie, le visite mediche, e i requisiti dei luoghi di lavoro.
La Commissione ha chiarito che ciò che rileva non è la mansione svolta, bensì il tempo di utilizzo del videoterminale: rientra infatti nel campo di applicazione del Titolo VII il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni previste dalla normativa. Quando tale condizione è soddisfatta, le relative disposizioni si applicano indipendentemente dal tipo di attività svolta o dalle immagini visualizzate sullo schermo.
L'interpello affronta inoltre il tema dei requisiti dei locali adibiti a postazioni di controllo. La Commissione richiama la definizione di luogo di lavoro contenuta nel D.Lgs. 81/08 e ribadisce che tali ambienti devono rispettare le prescrizioni del Titolo II e dell'Allegato IV, con riferimento ad aspetti quali altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima. Vengono inoltre richiamate le specifiche disposizioni che consentono, in particolari circostanze e previo intervento dell'organo di vigilanza competente, deroghe ai requisiti dimensionali minimi previsti dalla normativa.
In sintesi, l'Interpello ribadisce due principi fondamentali: da un lato, le tutele previste per i videoterminalisti dipendono dall'effettivo utilizzo del videoterminale e non dalla qualifica professionale del lavoratore; dall'altro, le postazioni di lavoro utilizzate per tali attività devono rispettare tutti i requisiti di salute e sicurezza previsti per i luoghi di lavoro dal D.Lgs. 81/08.
Dunque, in conclusione, la corretta identificazione dei videoterminalisti deve basarsi sull'analisi concreta delle attività svolte e dei tempi di esposizione, con conseguenti ricadute sulla valutazione dei rischi, sull'organizzazione delle pause e sulla sorveglianza sanitaria.
Cosa dice la legge?
La Commissione ricorda una serie di concetti importanti contenuti nel D.lgs. 81/08, ai fini della spiegazione della propria risposta:
- articolo 62: definizione di luogo di lavoro;
- articolo 63: requisiti di salute e sicurezza;
- articolo 173: definizione di videoterminale e lavoratore che utilizza il videoterminale,
- Titolo VII: disposizioni inerenti le attrezzature munite di videoterminali;
- allegato IV: requisiti dei luoghi di lavoro.
Indicazioni operative
- Riesaminare l'individuazione dei videoterminalisti: non è sufficiente fare riferimento alla mansione o all'inquadramento professionale, occorre verificare concretamente quali lavoratori utilizzano il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni previste dalla normativa.
- Aggiornare la valutazione dei rischi: qualora vengano individuati nuovi lavoratori riconducibili alla categoria dei videoterminalisti, è opportuno verificare che il DVR analizzi adeguatamente i rischi correlati all'uso dei videoterminali, considerando aspetti ergonomici, affaticamento visivo, postura e organizzazione del lavoro.
- Verificare il rispetto del regime di pause e cambi di attività: le aziende dovrebbero controllare che siano effettivamente applicate le pause previste dalla normativa o, in alternativa, cambi di attività che riducano l'impegno continuativo al videoterminale.
- Controllare l'idoneità delle postazioni e dei locali: le postazioni di lavoro devono essere valutate non solo sotto il profilo ergonomico, ma anche in relazione ai requisiti dei luoghi di lavoro. È quindi consigliabile verificare conformità di altezza, superficie, cubatura, aerazione, illuminazione e microclima degli ambienti destinati alle attività con videoterminale.
- Coinvolgere medico competente e servizio di prevenzione e protezione: qualora dall'analisi emergano lavoratori che rientrano nella definizione di videoterminalista, l'organizzazione dovrebbe verificare l'adeguatezza dei protocolli di sorveglianza sanitaria e delle misure preventive adottate, coinvolgendo il medico competente e il SPP nella revisione delle procedure aziendali.
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