Tassazione agevolata anche per gli incrementi dell’indennità di cassa

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n.3/E del 24 giugno 2026, ha fornito le risposte alle principali FAQ ricevute relative alla tassazione agevolata degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali prevista dalla Legge di Bilancio 2026.

In particolare, l’imposta sostitutiva del 5% si applica:

  •             agli incrementi delle indennità erogate mensilmente e connesse allo svolgimento della mansione, come ad esempio l’indennità di cassa.
  •             agli incrementi contrattuali derivanti da rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026, erogati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, anche se relativi ad annualità precedenti. Restano invece esclusi gli importi erogati una tantum.
  •             ai superminimi riconosciuti dal datore di lavoro sulla base di un accordo individuale stipulato con il dipendente, che vengono assorbiti dagli aumenti retributivi previsti dal rinnovo del CCNL.
  •            agli incrementi retributivi corrisposti in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, alle festività soppresse e ai permessi (di natura contrattuale collettiva, come ad esempio i ROL o i PAR), alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli CCNL e al trattamento aggiuntivo eventualmente riconosciuto dai singoli CCNL per la festività soppressa del 4 novembre.

L’Agenzia delle entrate fornisce risposta anche ai quesiti relativi all’imposta sostitutiva del 15% in relazione alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno, come previsto dall’art. 1, cc. 10 e 11 della legge di bilancio 2026.

Nel dettaglio, la tassazione agevolata trova applicazione:

  •             alla maggiorazione prevista dai CCNL per il lavoro svolto nella giornata di domenica, anche se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto contrattualmente.
  •             alle maggiorazioni o indennità riconosciute per il lavoro svolto nel giorno di riposo settimanale individuato dalle parti, in caso di part time verticale, anche se i giorni di non lavoro sono più di uno. Invece, il beneficio non è applicabile in caso di lavoro supplementare in giorni non identificabili in quello di riposo o di esercizio di clausole elastiche, per il quale sono previste maggiorazioni ad hoc dal contratto collettivo o dal Dlgs 81/2015.
  •             All’intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo.
  •             All’indennità di reperibilità anche se il lavoratore non presta effettivamente attività lavorativa, in quanto tali indennità sono funzionalmente collegate alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turno.
  •             All’indennità di pernottamento prevista dal CCNL credito collegata funzionalmente alla disponibilità del lavoratore che, in ragione del rapporto di lavoro e dell’organizzazione del servizio notturno prevista dal datore di lavoro, è tenuto a pernottare fuori casa, presso i locali dell’impresa, nell’ambito della disciplina delle mansioni di “vigilanza e custodia”; tale compenso è comunque corrisposto in aggiunta alla retribuzione ordinaria per la prestazione diurna.

L’imposta sostitutiva del 15% non trova, invece, applicazione alle maggiorazioni o indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità inerenti al lavoro a turni, non previste dal CCNL, ma da accordi territoriali o aziendali.

Infine, in merito al regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati e per i docenti e ricercatori, sia per l’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi sia per quella del 15% sulle maggiorazioni e sulle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e sulle indennità inerenti al lavoro a turni, l’Agenzia delle entrate precisa che le stesse somme devono essere assoggettate alle predette imposte sostitutive per l’intero ammontare, senza, dunque, tener conto delle riduzioni previste dalle relative norme agevolative.

Resta fermo che, qualora il lavoratore rinunci espressamente all’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli incrementi retributivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, nella misura ridotta prevista dalla norma.

Riproduzione riservata ©