Se il parto è precedente all’assunzione non spetta il congedo di maternità
A cura della Redazione
Il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato un parere in merito alla fruizione del congedo obbligatorio di maternità ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 da parte di dipendenti neoassunte in servizio che abbiano partorito antecedentemente all’assunzione.
Il documento specifica che non può configurarsi una forma di tutela della maternità riferibile a periodi antecedenti all’inizio del rapporto di lavoro; del resto, qualunque tipologia di istituto e/o beneficio è rivolto ai genitori che abbiano un rapporto di lavoro in corso, rispetto al quale sussistano presupposti atti alla fruizione delle tutele di cui agli artt. 16 e ss del T.U. maternità.
Inoltre, l’articolo 24 del Testo unico prevede una tutela specifica in caso di madri disoccupate al ricorrere di determinate condizioni; pertanto, l’interessata, nel periodo precedente all’assunzione, potrebbe aver già beneficiato di tali sussidi economici ascrivibili al periodo della maternità obbligatoria.
Con riferimento al caso concreto, dunque, il parere specifica che qualunque assenza della dipendente riguardante la maternità deve essere riferita e computata a far data dall’assunzione presso il Ministero.
Riproduzione riservata ©
Allegati
- nt-12377-maternit-assunzione - Scarica