Riscatto del congedo per malati oncologici
A cura della Redazione
I lavoratori affetti da malattie oncologiche, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% possono fruire di un congedo biennale non retribuito che ai fini previdenziali può essere riscattato onerosamente.
Con la circolare del 22 ottobre 2026 n. 108 l’Istituto previdenziale chiarisce come applicare l’istituto del riscatto per coprire ai fini pensionistici il periodo di assenza dal lavoro durante i periodi di congedo. Vediamo pertanto come operare di fronte a situazioni del genere, tenendo conto l’Inps equipara di fatto il riscatto oneroso ai versamenti volontari dei contributi, considerandoli in pratica interscambiabili. Esistono però dei limiti al riscatto.
Il primo limite temporale è che i periodi riscattabili non possono essere antecedenti alla data di entrata in vigore della norma e cioè il 9 agosto 2025 e non possono eccedere complessivamente il limite massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco della vita lavorativa.
Il periodo da ammettere a riscatto, inoltre, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso la Gestione previdenziale in cui è presentata la domanda medesima, ma anche in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria, Casse professionali comprese.
Dal punto di vista operativo occorre che gli interessati:
- presentino domanda di riscatto all’Inps, tramite il sito web accedendo all’apposita funzione o si rivolgano ad un patronato;
- alleghino alla domanda la documentazione del congedo risalente al periodo del medesimo, idonea a comprovarlo;
- versino, dopo l’autorizzazione dell’Inps, il relativo onere determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” tipico del sistema contributivo in cui i contributi accreditati si collocheranno. L’onere è il risultato dell’aliquota contributiva di finanziamento, in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione previdenziale dove opera il riscatto (per i privati, 33%), applicata alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti, in proporzione al periodo da riscattare.
L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.
In ogni caso i periodi riscattati sono esclusi:
- dal limite massimo spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari;
- dal limite massimo di tre anni di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564.
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