Il rischio senza capannone: salute e sicurezza nel terziario avanzato

A cura della Redazione

Nel terziario avanzato il pericolo non fa rumore e non ha odore. Sta nella casella di posta che non si svuota mai, nella videochiamata delle nove di sera, nella piattaforma che assegna e misura i compiti. La Società Italiana di Medicina del Lavoro ha pubblicato un documento di orientamento professionale dedicato a questo settore e chiede un cambio di metodo: un DVR dinamico, gruppi omogenei costruiti sull’organizzazione reale e un medico competente coinvolto nella valutazione dei rischi, non confinato in ambulatorio.

COSA TRATTA

Per decenni la prevenzione si è costruita attorno a un luogo fisico. C’erano un reparto, una macchina, un agente chimico, un rumore da misurare in decibel. Con il terziario avanzato quel riferimento si è sciolto. Consulenza, servizi informatici, finanza, ingegneria, marketing digitale e ricerca: la letteratura internazionale li chiama Knowledge Intensive Business Services, cioè servizi ad alta intensità di conoscenza. Qui il prodotto è un’informazione elaborata e lo strumento è un computer collegato a una rete. Il luogo di lavoro può essere la sede, la cucina di casa, un treno o lo spazio di coworking di una città diversa ogni settimana.

Il documento di orientamento professionale della SIML dedicato al terziario avanzato parte da questa constatazione e la porta fino alle conseguenze operative. Se il lavoro è sempre meno un luogo e sempre più un processo, anche il rischio cambia natura. I fattori che pesano di più non sono più le caratteristiche dei locali o degli impianti, ma le regole con cui il lavoro viene organizzato: ritmi, reperibilità, flussi di comunicazione, controllo algoritmico, isolamento. Chi si occupa di prevenzione in uno studio professionale o in una società di software lo sa bene. Il DVR redatto con il modello del manifatturiero, con il capitolo videoterminali e quello antincendio, fotografa un’azienda che non esiste più.

Quando il luogo di lavoro diventa un processo

La trasformazione digitale ha cambiato la catena del valore. I processi lineari e standardizzati del secolo scorso hanno lasciato il posto a reti distribuite. Il cliente partecipa attivamente alla produzione del servizio e le piattaforme collaborative tengono insieme persone che non si incontrano mai. Dal punto di vista della salute e sicurezza le opportunità ci sono: più flessibilità, più autonomia, meno pendolarismo. I rischi però si spostano su un terreno che la valutazione tradizionale fatica a vedere.

Il documento li ordina secondo tre ergonomie. Quella fisica comprende posture statiche prolungate, schermi multipli, postazioni domestiche improvvisate. Quella cognitiva riguarda il sovraccarico informativo, il multitasking forzato, l’apprendimento continuo imposto dagli aggiornamenti dei sistemi. Quella organizzativa comprende ambiguità di ruolo, squilibrio tra richieste e risorse, leadership orientata al microcontrollo e isolamento di chi lavora sempre da remoto. A queste si aggiunge una famiglia di rischi che dieci anni fa non avremmo saputo nominare. Ci sono la fatica da videoconferenza, quella decisionale e il disagio di chi applica regole decise da un sistema di intelligenza artificiale senza poterle discutere. C’è anche il monitoraggio digitale continuo, che erode la privacy e genera una tensione di fondo difficile da misurare ma facile da riconoscere nei colloqui.

L’indagine europea ESENER 2024 ha coinvolto oltre quarantunomila realtà dei 27 Stati membri. In relazione alle nuove tecnologie, indica come fattori di rischio psicosociale prevalenti la forte pressione da sovraccarico di lavoro (34%), l’information overload (32%), la perdita di confini tra vita privata e lavoro (27%) e il monitoraggio dei dati dei lavoratori (25%). Non sono percentuali da convegno. Sono il profilo esatto di un ufficio di consulenza qualsiasi alle sei di sera.

Technostress e corpo fermo: i due fronti della sorveglianza sanitaria

La parola technostress è stata coniata nel 1984 ed è tornata d’attualità con prepotenza. La letteratura scientifica concorda su un punto che conviene tenere a mente: il technostress non nasce dalla tecnologia in sé, ma dal modo in cui persone e strumenti interagiscono dentro una certa organizzazione. I modelli di analisi sono diversi. Si va da quello dei cinque fattori stressanti (sovraccarico, invasione della vita privata, complessità, insicurezza e incertezza tecnologica) al modello italiano SOGI, che mette al centro l’usabilità degli strumenti. Tutti portano alla stessa conclusione pratica: una tecnologia più semplice, più affidabile e più utile riduce il rischio prima ancora che intervenga la formazione.

Sul fronte fisico i numeri raccolti dal documento sono impressionanti, anche se molto variabili tra uno studio e l’altro. Tra i professionisti informatici l’astenopia arriva a prevalenze superiori all’80%, con cefalea, bruciore oculare e visione offuscata. I disturbi muscolo-scheletrici associati all’uso intensivo di dispositivi digitali oscillano tra un terzo e la quasi totalità dei lavoratori studiati. Il collo e le spalle sono i distretti più colpiti, seguiti da rachide lombare e polso.

Qui la sorveglianza sanitaria cambia funzione. Il documento SIML insiste su un punto che molti medici competenti già praticano ma pochi scrivono. Quando la sorveglianza è attivata per almeno un rischio normato, tipicamente il videoterminale, la visita deve guardare anche agli effetti dei fattori non normati: affaticamento mentale, disturbi del sonno, segnali di burnout, percezione del clima organizzativo. Il giudizio di idoneità con limitazioni diventa uno strumento di prevenzione mirata. Non serve prescrivere pause generiche: servono indicazioni ergonomiche e organizzative personalizzate. La non idoneità, in questo settore, dovrebbe restare un’eccezione estrema. E quando dalle visite emerge una disfunzione dell’organizzazione del lavoro, il medico competente deve comunicarla al datore di lavoro in forma documentabile, perché è un presupposto per rivedere la valutazione ai sensi dell’art. 29, comma 3.

C’è poi il passaggio che fa la differenza tra un adempimento e una strategia: la relazione epidemiologica annuale. I dati anonimi e aggregati della sorveglianza, letti per gruppo omogeneo, dicono dove l’organizzazione sta producendo malessere. Anche turnover, assenteismo e numero di visite su richiesta del lavoratore servono come indicatori di salute organizzativa. Quando questi dati vengono raccolti con strumenti digitali omogenei, e non ricopiati da cartelle sparse, la riunione periodica dell’art. 35 smette di essere una formalità e diventa la sede in cui si decide davvero.

Smart working e contratto misto: le zone grigie della responsabilità

Il lavoro agile è regolato dalla legge 81/2017, che per la sicurezza dedica due norme scarne: l’art. 18, comma 2, sulla responsabilità datoriale per gli strumenti tecnologici assegnati, e l’art. 22, che impone un’informativa scritta almeno annuale al lavoratore e all’RLS. Secondo il documento SIML, la legge 34/2026 ha trasferito questo obbligo dentro il D.Lgs. 81/2008, con il nuovo comma 7-bis dell’art. 3. Resta irrisolta la domanda di fondo: chi risponde dell’idoneità di un luogo che non è nella disponibilità giuridica dell’azienda? Nella pratica la valutazione finisce per essere demandata al lavoratore stesso. Il CCNL del terziario avanzato, agli artt. 98-111, rinvia all’accordo individuale anche l’impegno a lavorare solo in luoghi di cui il lavoratore sappia verificare l’idoneità.

Un RSPP di una società di servizi informatici con circa duecento addetti, incontrato a un incontro tecnico sul lavoro ibrido, l’ha detta così: «Le postazioni in sede le ho misurate tutte. Quelle a casa le conosco dalle foto che mi mandano, quando me le mandano». È una frase che fotografa il problema meglio di molti commenti dottrinali. La soluzione non è inseguire ogni salotto con il metro. Conviene costruire un percorso strutturato di autovalutazione guidata, con checklist ergonomiche compilabili anche da remoto, materiale formativo specifico e una verifica a campione. Conviene poi mettere le evidenze raccolte nel DVR, perché l’informativa annuale non può che discendere dalla valutazione dei rischi.

Sul diritto alla disconnessione l’Europa discute da anni e il Protocollo nazionale del 2021 impone di individuare una fascia in cui il lavoratore non presta attività. Le misure concrete sono semplici e spesso disattese: niente riunioni nella pausa pranzo, intervalli tra una call e l’altra, agende di gruppo coordinate, nessun messaggio di lavoro la sera e nel fine settimana. Molte piattaforme collaborative consentono già di programmare l’invio differito e di silenziare le notifiche fuori orario. Basta configurarle, e soprattutto farlo per primi ai livelli dirigenziali.

Più sottile è il tema del contratto misto, reso possibile dall’art. 17 della legge 203/2024: la stessa persona è legata alla stessa azienda da un part-time subordinato e da un contratto di lavoro autonomo. Per la prevenzione è un rompicapo. Al lavoratore autonomo si applicano solo gli artt. 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008, ma l’esposizione ai rischi psicosociali ed ergonomici non si interrompe quando cambia il contratto. Il documento suggerisce di coinvolgere il medico competente in una valutazione complessiva e di separare con nettezza le giornate in regime subordinato da quelle in regime autonomo, con il part-time verticale come soluzione più pulita. Suggerisce anche di rafforzare la formazione su sovraccarico, burnout e molestie.

Il medico competente esce dall’ambulatorio

Nel terziario avanzato è impossibile verificare di persona i criteri ergonomici di ogni postazione ibrida. Per questo il ritorno di informazioni dai lavoratori, che solo il medico competente può raccogliere in modo strutturato e riservato, diventa una fonte primaria della valutazione dei rischi. Il medico non è più soltanto il titolare della sorveglianza sanitaria. Diventa l’interprete che traduce i fenomeni sanitari in misure tecniche e organizzative, collabora alla mappatura dei rischi emergenti e contribuisce alle politiche aziendali per il benessere mentale.

Qui serve una presa di posizione netta. La legge 85/2023 ha modificato l’art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, collegando la nomina del medico competente anche ai rischi individuati dalla valutazione. Il documento SIML osserva con prudenza che l’art. 41 non è stato toccato e che resta spazio per interpretazioni divergenti. Noi riteniamo che la lettura estensiva sia l’unica coerente con l’art. 28, che impone di valutare tutti i rischi, e con l’art. 2087 del codice civile. Un DVR che rileva un rischio da carico mentale o da iperconnessione e poi rinuncia alla sorveglianza perché quel rischio non è tabellato è una valutazione che si contraddice da sola. Serve però motivare bene, nel DVR e nel protocollo sanitario, perché quel controllo è necessario. È questa motivazione che regge in sede ispettiva.

COSA DICE LA LEGGE

  • D.Lgs. 81/2008, artt. 15, 28 e 29: valutazione di tutti i rischi, compresi quelli legati all’organizzazione del lavoro, e obbligo di rielaborare la valutazione quando cambia l’organizzazione o lo richiedono gli esiti della sorveglianza sanitaria (art. 29, comma 3).
  • D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. a), modificato dalla L. 85/2023: nomina del medico competente collegata anche ai rischi individuati nella valutazione.
  • D.Lgs. 81/2008, artt. 25 e 41: compiti del medico competente, protocolli sanitari mirati ai rischi, comunicazione dei risultati anonimi collettivi nella riunione periodica (art. 35).
  • D.Lgs. 81/2008, Titolo VII, art. 174: valutazione dei problemi legati all’affaticamento fisico e mentale nell’uso dei videoterminali.
  • D.Lgs. 81/2008, art. 3, comma 7-bis, introdotto secondo il documento dalla L. 34/2026: informativa scritta almeno annuale sui rischi del lavoro svolto all’esterno dei locali aziendali.
  • L. 81/2017, artt. 18-23: lavoro agile, responsabilità per gli strumenti tecnologici, disconnessione da definire nell’accordo individuale.
  • Protocollo nazionale sul lavoro agile del 2021 e CCNL del terziario avanzato, artt. 98-111.
  • L. 203/2024, art. 17: contratto misto, con l’applicazione degli artt. 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008 per la parte autonoma.
  • Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e L. 132/2025, art. 11: uso dell’intelligenza artificiale nel lavoro nel rispetto di dignità, riservatezza e non discriminazione.
  • Direttiva quadro 89/391/CEE e Quadro strategico UE in materia di salute e sicurezza 2021-2027.
  • D.Lgs. 62/2024: accomodamento ragionevole per i lavoratori con disabilità.

INDICAZIONI OPERATIVE

  1. Ridefinire i gruppi omogenei in base a come si lavora davvero (in sede, ibrido, da remoto, orari, reperibilità, tipo di contratto), non per qualifica. Obiettivo: il 100% del personale associato a un gruppo omogeneo aggiornato entro sei mesi.
  2. Integrare nella valutazione dello stress lavoro-correlato il modulo Inail 2025 sul lavoro da remoto e l’innovazione tecnologica, con i suoi sette indicatori. Obiettivo: modulo compilato per ogni gruppo omogeneo entro il prossimo aggiornamento del DVR.
  3. Affiancare indicatori oggettivi a quelli soggettivi: durata media delle call, messaggi inviati fuori orario, picchi di posta elettronica, letti in forma aggregata e anonima e con l’accordo dell’RLS. Obiettivo: un cruscotto trimestrale con almeno quattro indicatori.
  4. Formalizzare la fascia di disconnessione e configurare gli strumenti collaborativi perché la rispettino (invio differito, notifiche silenziate). Obiettivo: ridurre del 30% in un anno i messaggi interni inviati tra le 20 e le 8.
  5. Sostituire l’informativa generica sul lavoro agile con un percorso di autovalutazione guidata della postazione domestica, con verifica a campione. Obiettivo: autovalutazione completata dal 90% dei lavoratori agili e verifica sul 10% ogni anno.
  6. Chiedere al medico competente una relazione epidemiologica annuale disaggregata per gruppo omogeneo, con prescrizioni, limitazioni e visite su richiesta. Obiettivo: discuterla in riunione periodica e trasformarla in almeno due misure correttive documentate.
  7. Leva strategica: portare il benessere digitale dentro il sistema di gestione, con riferimento alla UNI ISO 45003, e collegarlo agli obiettivi dei responsabili di funzione. Obiettivo: entro diciotto mesi, almeno un indicatore di salute organizzativa (assenteismo breve, turnover volontario, visite su richiesta) inserito nella valutazione delle performance manageriali.
  8. Leva strategica: verificare l’accessibilità delle piattaforme aziendali per i lavoratori con disabilità secondo la EN 301 549 e trattarla come requisito di acquisto del software. Obiettivo: il 100% dei nuovi applicativi verificati prima dell’adozione.

MODIFICHE AL DVR

Il DVR va rivisto quando l’azienda introduce o estende il lavoro agile o ibrido, quando adotta piattaforme di gestione algoritmica o sistemi di intelligenza artificiale che incidono su compiti e ritmi, e quando ricorre ai contratti misti. La revisione deve coprire tre punti: la nuova composizione dei gruppi omogenei; un capitolo specifico sui rischi cognitivi e organizzativi (technostress, iperconnessione, isolamento, controllo algoritmico) valutati con strumenti validati; il raccordo esplicito tra valutazione e informativa annuale ai lavoratori agili. La relazione epidemiologica del medico competente va richiamata come fonte della valutazione. Quando segnala disfunzioni organizzative, va attivata la rielaborazione prevista dall’art. 29, comma 3.

PROCEDURE DI SICUREZZA

Servono, o vanno aggiornate, almeno quattro procedure. La prima riguarda l’attivazione del lavoro agile e comprende l’autovalutazione guidata della postazione, la formazione specifica e la consegna dell’informativa. La seconda riguarda la disconnessione, con fasce orarie, regole sulle riunioni e configurazione degli strumenti. La terza gestisce le segnalazioni di disagio psicosociale e il collegamento con le visite su richiesta del lavoratore. La quarta governa l’introduzione di nuove tecnologie: prima dell’adozione prevede una valutazione di usabilità, accessibilità e impatto sul carico di lavoro, coinvolgendo RSPP, medico competente, RLS e HR.

IL 20% CHE CONTA (PER L’80% DEI RISULTATI)

A. Nel terziario avanzato il rischio è soprattutto organizzativo: va valutato con strumenti validati, non dedotto dal capitolo videoterminali.
B. I gruppi omogenei si costruiscono su come si lavora (luogo, ritmi, contratto), non sulla qualifica.
C. Il medico competente è una fonte della valutazione: i suoi dati aggregati devono generare misure organizzative.
D. La disconnessione funziona solo se è scritta, configurata negli strumenti e rispettata per primi dai dirigenti.
E. Ogni nuova tecnologia va valutata prima di introdurla, per usabilità e impatto sul carico, non dopo i primi disturbi.

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