Appalti: l'omesso sopralluogo prima dei lavori e le responsabilità dell’impresa appaltatrice

A cura della Redazione

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza dei luoghi in cui operano i propri lavoratori e non può limitarsi a fare affidamento sulle informazioni ricevute dal committente. Lo ribadisce la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35997 del 13 ottobre 2026, confermando la condanna della datrice di lavoro di un'impresa di pulizie per un infortunio mortale avvenuto durante un intervento straordinario all'interno di un teatro.

Il fatto:

La vicenda riguarda un lavoratore incaricato di effettuare una pulizia straordinaria nei locali sottostanti il palcoscenico di un teatro.

Durante l'intervento, il lavoratore era caduto da una scala portatile utilizzata per accedere a un vano situato sotto il montacarichi, riportando lesioni che ne avevano provocato il decesso.

Dagli accertamenti era emerso che la scala era semplicemente appoggiata, senza adeguati sistemi di ancoraggio, mentre il locale presentava condizioni di pericolo legate alle modalità di accesso e all'assenza di protezioni contro le cadute.

La datrice di lavoro dell'impresa appaltatrice non aveva effettuato il sopralluogo preventivo previsto anche dal contratto, né valutato i rischi specifici dell'intervento. Il lavoratore era stato, quindi, inviato a svolgere l'attività senza un'adeguata formazione sull'utilizzo della scala e senza le necessarie dotazioni di sicurezza.

La Corte d'appello aveva confermato la condanna della datrice di lavoro a un anno e quattro mesi di reclusione, assolvendo invece il responsabile del teatro.

Il ricorso:

La datrice di lavoro aveva impugnato la sentenza contestando, in particolare, la ricostruzione delle proprie responsabilità e la rilevanza attribuita agli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

La difesa sosteneva inoltre che la condanna avesse valorizzato profili di colpa diversi da quelli originariamente contestati, incentrati sulla violazione dell'art. 71, comma 7, lettera a), relativo all'impiego di attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari.

Il giudizio della Cassazione:

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità della datrice di lavoro dell'impresa appaltatrice.

Secondo i giudici, gli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 coinvolgono attivamente anche l'appaltatore, che deve contribuire all'individuazione e alla gestione dei rischi connessi alle attività affidate.

Nel caso esaminato, l'impresa era consapevole di dover eseguire un intervento straordinario in un'area non preventivamente esaminata. Avrebbe pertanto dovuto verificare le caratteristiche del luogo, individuare le condizioni di pericolo e confrontarsi con il committente sulle misure necessarie.

Il sopralluogo, espressamente previsto anche dal contratto, avrebbe consentito di individuare il rischio di caduta e di predisporre modalità di accesso sicure, attrezzature adeguate e personale opportunamente formato.

La Cassazione ha inoltre escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Nei procedimenti per reati colposi, infatti, possono essere valorizzati ulteriori profili di colpa emersi durante il processo, purché l'imputato abbia avuto la possibilità di esercitare concretamente il proprio diritto di difesa.

Implicazioni operative:

La pronuncia conferma che l'affidamento di un'attività in appalto non esonera il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dalla verifica dei rischi ai quali saranno esposti i propri lavoratori.

In particolare, nella gestione degli appalti occorre:

  • Verificare preventivamente i luoghi di intervento, attraverso sopralluoghi quando necessari in relazione alle caratteristiche dell'attività e ai rischi presenti;
  • Valutare i rischi connessi alle lavorazioni affidate, considerando anche le condizioni degli ambienti messi a disposizione dal committente;
  • Attivare la cooperazione e il coordinamento, richiedendo le informazioni necessarie e segnalando eventuali condizioni di pericolo non adeguatamente gestite:
  • Gestire gli interventi straordinari, verificando se comportino rischi ulteriori rispetto alle attività ordinarie e se richiedano aggiornamenti delle misure di prevenzione e della documentazione pertinente;
  • Verificare l'idoneità delle attrezzature e la preparazione dei lavoratori, assicurando formazione, informazione e addestramento secondo quanto previsto dalla normativa.

 

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